1. Sono destinatari della promozione di cui all'articolo 2 gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a condizione che:
a) siano provenienti dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento;
b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;
c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti;
d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno 30 anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 2 o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982;
e) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti.
2. La denominazione dei gradi della carriera militare utilizzata nella presente legge è quella dell'Esercito. Per le altre Forze armate o Corpi le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai gradi equivalenti.